Alle merci ammesse alla esportazione temporanea, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, sono aggiunte le bobine di legno, usate o nuove, che si esportano piene per essere vuotate oppure vuote per essere riempite. Il termine massimo per la reimportazione e' fissato in sei mesi.
Testo vigente dal 24 gennaio 1951
