Tra le merci ammesse alla importazione temporanea, come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono da comprendere i modelli di gesso, i disegni e i dipinti, destinati alla riproduzione di lavori di legno, marmo, bronzo e mosaico. La riesportazione dei modelli, dei disegni e dei dipinti introdotti dovra', avvenire entro due anni dalla importazione temporanea.
Testo vigente dal 14 aprile 1953
