Tra le merci ammesse alla importazione temporanea, come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono da comprendere i modelli di gesso, i disegni e i dipinti, destinati alla riproduzione di lavori di legno, marmo, bronzo e mosaico. La riesportazione dei modelli, dei disegni e dei dipinti introdotti dovra', avvenire entro due anni dalla importazione temporanea.

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;207~art6 · fonte del testo