[1]Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

[2]Qualita' delle merci

[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea

[4]Quantita' minima ammessa all'imp. temp.

[5]Termine massimo per la riesporta- zione

[6]Acidi lauri- lico e miristico

[7]Per la produzione di alcole laurilmiristico kg. 100

[8]6 mesi

[9]Acetato butirrato di cellulosa

[10]Per la fabbricazione di tasti e bottoni di comando per macchine da scrivere e da calcolo kg. 100

[11]1 anno

[12]Acetone e basi piridiche

[13]Per la produzione di tiazolil- dolfanilamide kg. 100 per l'una o l'altra merce

[14]6 mesi

[15]Acetone e glucosio puro

[16]Per la produzione dell'acido ascorbico (vitamina C)

[17]kg. 100 per l'una o l'altra merce

[18]6 mesi

[19]Colofonia

[20]Per la fabbricazione di lubrificanti speciali da impiegare nella fabbricazione di cavi elettrici kg. 100

[21]1 anno

[22]Olio minerale lubrifi- cante raf- finato, anidro e privo di acidi con viscosita' a 50 non inferiroe a 26,5 Engler, oppure con viscosita' a 100 non infe- riore a 3,4, Engler

[23]Per la fabbricazione di cavi elettrici kg. 100

[24]1 anno

[25]Miscele isolanti di colofonia e di olio minerale

[26]Per la fabbricazione di cavi elettrici kg. 100

[27]1 anno

[28]Pelli grezze, secche o salate, non buone da pellicceria

[29]Per essere conciate e rifinite kg. 1000

[30]6 mesi

[31]Pelli grezze, lanute, non buone da pellicceria

[32]Per essere slanate e picklate kg. 1000

[33]6 mesi

[34]Tronchi di legno okoume' e di legno betulle

[35]Per la fabbricazione di compensati kg. 500

[36]6 mesi

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;207~art4 · fonte del testo