[1]Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
[2]Qualita' delle merci
[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea
[4]Quantita' minima ammessa all'imp. temp.
[5]Termine massimo per la riesporta- zione
[6]Acidi lauri- lico e miristico
[7]Per la produzione di alcole laurilmiristico kg. 100
[8]6 mesi
[9]Acetato butirrato di cellulosa
[10]Per la fabbricazione di tasti e bottoni di comando per macchine da scrivere e da calcolo kg. 100
[11]1 anno
[12]Acetone e basi piridiche
[13]Per la produzione di tiazolil- dolfanilamide kg. 100 per l'una o l'altra merce
[14]6 mesi
[15]Acetone e glucosio puro
[16]Per la produzione dell'acido ascorbico (vitamina C)
[17]kg. 100 per l'una o l'altra merce
[18]6 mesi
[19]Colofonia
[20]Per la fabbricazione di lubrificanti speciali da impiegare nella fabbricazione di cavi elettrici kg. 100
[21]1 anno
[22]Olio minerale lubrifi- cante raf- finato, anidro e privo di acidi con viscosita' a 50 non inferiroe a 26,5 Engler, oppure con viscosita' a 100 non infe- riore a 3,4, Engler
[23]Per la fabbricazione di cavi elettrici kg. 100
[24]1 anno
[25]Miscele isolanti di colofonia e di olio minerale
[26]Per la fabbricazione di cavi elettrici kg. 100
[27]1 anno
[28]Pelli grezze, secche o salate, non buone da pellicceria
[29]Per essere conciate e rifinite kg. 1000
[30]6 mesi
[31]Pelli grezze, lanute, non buone da pellicceria
[32]Per essere slanate e picklate kg. 1000
[33]6 mesi
[34]Tronchi di legno okoume' e di legno betulle
[35]Per la fabbricazione di compensati kg. 500
[36]6 mesi
Testo vigente dal 14 aprile 1953
