Il quantitativo minimo di cotone greggio ammesso alla importazione temporanea e' fissato in chilogrammi mille. Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti e' stabilito in un anno.
Testo vigente dal 14 aprile 1953
Il quantitativo minimo di cotone greggio ammesso alla importazione temporanea e' fissato in chilogrammi mille. Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti e' stabilito in un anno.
Testo vigente dal 14 aprile 1953
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-03-11;207~art2 · fonte del testo