I quantitativi di cotone greggio, impiegati nella fabbricazione di prodotti dell'industria italiana della gomma e nel rivestimento di cavi e di conduttori elettrici, sono ammessi ai benefici previsti dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273. Sono abrogati i regi decreti 22 febbraio 1930, n. 174, e 27 marzo 1939, n. 565, e la legge 20 marzo 1940, numero 227.

Testo vigente dal 24 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-10-27;1109~art10 · fonte del testo