La concessione d'importazione temporanea relativa ai filati di cotone greggi o imbianchiti per essere tinti, gia' modificata con l'art. 3 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1862, e' modificata come appresso. "Filati di cotone greggi per essere ritorti, gasati, mercerizzati, imbianchiti, tinti, e filati di cotone imbianchiti per essere ritorti, gasati, mercerizzati, tinti".
Testo vigente dal 8 aprile 1952
