[1]Sono ripristinate, con variazioni aggiunte e modificazioni, le concessioni d'importazione temporanea, gia' accordate, modificate o prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:
[2]QUALITA' DELLA MERCE
[3]Scopo per il quale e' concessa la importazione temporanea
[4]1. Rudella secche e salate (regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714, convertito in legge con la legge 24 febbraio 1936, n. 343)
[5]Per la fabbricazione di corde armoniche, filo da sutura, corde da tennis e corde gregge per qualsiasi uso
[6]2. Gomma elastica greggia e sintetica, lattice di gomma elastica naturale e sintetica, guttaperga greggia (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)
[7]Per la fabbricazione di oggetti di qualsiasi specie
[8]3. Fosforiti (legge 24 novembre 1949, n. 920)
[9]Per la produzione di super fosfati
[10]4. Malto (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)
[11]Per la fabbricazione della birra (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952)
[12]5. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva) (legge 24 novembre 1948, n. 1444)
[13]Per essere purificati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952)
[14]6. Pelli non buone da pellicceria, greggie, e pelli conciate senza pelo (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)
[15]Per la fabbricazione di borsette, di marocchini per capelli e di articoli di pelletteria comprese le calzature (concessione valevole fino al 31 dicembre 1954)
[16]7. Polveri da stampaggio, a base di resine polistiroliche e di acetato di cellulosa (legge 24 novembre 1949, n. 920)
[17]Per la produzione di articoli stampati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952)
[18]8. Semi e frutti oleosi (escluse le olive) (legge 24 novembre 1948, n. 1444)
[19]Per la spremitura
[20]9. Tronchi e radiche di legni (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)
[21]Per la fabbricazione di impiallacciature
Testo vigente dal 8 aprile 1952
