La concessione di importazione temporanea prevista dalla legge 24 novembre 1949, n. 921, relativa ai films da introdurre, a condizione di reciprocita', per essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza scopo di lucro, viene estesa, alle stesse condizioni, ai films documentari per essere proiettati a scopo reclamistico.

Testo vigente dal 8 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-19;189~art6 · fonte del testo