E' ripristinata, con validita' fino al 31 dicembre 1954, la concessione di esportazione temporanea, gia' prevista all'art. 2 della legge 3 gennaio 1951, n. 46, dei tessuti di cotone tipo popeline, destinati ad essere tinti, mercerizzati, sottoposti a procedimenti meccanici di irrestringibilita', denominati "sanforizzazione" o "rigmel finisch" e o altrimenti rifiniti.

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;207~art8 · fonte del testo