Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (quarto provvedimento)
Art. 2
[1]Sono prorogate di validita', fino al 31 dicembre 1950, per gli scopi contrassegnati, le concessioni d'importazione temporanea, previste dal decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 374, delle seguenti merci:
[2]Qualita della merce
[3]Scopo per il quale e concessa la importazione temporanea
Testo vigente dal 19 giugno 1950
