Art. 3
La concessione della importazione temporanea di cacao in grani, prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58, gia' estesa con l'art. 4 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 276, alla fabbricazione di biscotti farciti contenenti cioccolata, viene estesa alla fabbricazione di caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero, torroni mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero e miele ed agli altri prodotti non nominati, a base di zucchero.
Testo vigente dal 19 giugno 1950
