La concessione d'importazione temporanea dei manufatti metallici per essere rivestiti di gomma elastica o indurita (ebanite), prevista all'art. 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1929, n. 47, viene estesa, con le medesime condizioni, alle parti metalliche di macchine o di installazioni industriali per essere rivestite di gomma elastica o indurita, o di resine sintetiche.

Testo vigente dal 25 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-26;95~art3 · fonte del testo