Alle merci ammesse alla esportazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i recipienti interni, usati o nuovi, di qualsiasi materia e tipo, che si esportano pieni per essere vuotati, oppure vuoti per essere riempiti. Il termine massimo accordato per la reimportazione e' fissato in sei mesi.

Testo vigente dal 24 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-24;920~art3 · fonte del testo