[1]Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Testo vigente dal 16 febbraio 1951
