[1]Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
[2]Qualita della merce
[3]Scopo per il quale e concessa la importazione temporanea
[4]Quantita minima ammessa alla imp. temp.
[5]Termine massimo per la riespor tazione
Testo vigente dal 18 luglio 1951
