[1]Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

[2]Qualita' delle merci

[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea

[4]Quantita' minima ammessa alla esp. temp.

[5]Termine massimo per la riesportazione

[6]Cilindri ed assi di ferro, di acciaio e di ghisa

[7]Per essere completati o rivestiti con materiali di ogni specie n. 1

[8]6 mesi

[9]Filati di lana, di titolo vario

[10]Per essere sottoposti al trattamento di irrestringibi- lita' kg. 100

[11]6 mesi

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;206~art3 · fonte del testo