[1]Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
[2]Qualita' delle merci
[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea
[4]Quantita' minima ammessa alla esp. temp.
[5]Termine massimo per la riesportazione
[6]Cilindri ed assi di ferro, di acciaio e di ghisa
[7]Per essere completati o rivestiti con materiali di ogni specie n. 1
[8]6 mesi
[9]Filati di lana, di titolo vario
[10]Per essere sottoposti al trattamento di irrestringibi- lita' kg. 100
[11]6 mesi
Testo vigente dal 14 aprile 1953
