Art. 16 — Requisiti del lodo
Nell'articolo 823 del codice di procedura civile, al secondo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui e' stato deliberato;". L'articolo 824 del codice di procedura civile e' abrogato.
Testo vigente dal 17 gennaio 1994
