Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010. 380 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Per le entrate conseguite dalle categorie economiche sottoelencate, l'imposta sull'entrata e' dovuta nella misura dell'uno per cento:
tolto: a) professionisti;
tolto: b) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;
tolto: c) spedizionieri, agenti e mediatori marittimi, agenzie di citta' delle ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco, carrettieri, mulattieri, barrocciai, vetturini e barcari;
tolto: d) alberghi, locande, pensioni, campeggi turistici, limitatamente all'attivita' ospitaliera. Per gli alberghi classificati di lusso e' dovuta inoltre l'addizionale del due per cento prevista dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359;
tolto: e) sale da bigliardo e da giuoco, ancorche' annesse a pubblici esercizi, stabilimenti balneari;
tolto: f) esercenti prestazioni al dettaglio, anche ambulantemente, i cui redditi siano classificati o classificabili agli effetti della imposta mobiliare in categoria B. Per i barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso restano in vigore l'aliquota e l'addizionale stabilite dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359;
tolto: g) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza, o da, noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;
tolto: h) stazioni di monta del bestiame. Ai contribuenti delle categorie sopraindicate e' data facolta' di corrispondere l'imposta dovuta sulle entrate conseguite in dipendenza della loro attivita', alternativamente, in abbonamento in base a canoni annui ragguagliati al volume degli affari, ovvero, annualmente, con versamento in modo virtuale all'Ufficio del registro. Ai fini del pagamento annuale dell'imposta, i contribuenti, entro i dieci giorni successivi alla fine di ciascun anno, presenteranno o spediranno al competente Ufficio del registro apposita denuncia delle entrate conseguite, versando, nel medesimo termine, il tributo dovuto sul conto corrente postale dell'Ufficio stesso. Gli estremi del versamento saranno annotati sulla denuncia. A tale effetto, i contribuenti che intendano avvalersi del sistema del versamento a periodi annuali posticipati, sono tenuti a presentare al competente Ufficio del registro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione, obbligandosi a seguire il sistema prescelto per tutto l'anno solare in corso e per i successivi. I contribuenti i quali intendano rinunciare al sistema di pagamento come sopra prescelto, debbono far pervenire all'Ufficio del registro apposita dichiarazione entro il 30 novembre; detta dichiarazione esplichera' i suoi effetti a decorrere dal 1 gennaio successivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1959-12-16;1070~art5 · fonte del testo