Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Gli acconti previsti dall'art. 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, e dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1952, n. 3094, potranno essere concessi, nella misura ed alle condizioni stabilite negli articoli stessi, previo conforme parere della Commissione di cui al secondo comma del precedente art. 1.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
