Gli acconti previsti dall'art. 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, potranno essere concessi nella misura ed alle condizioni stabilite all'articolo stesso, indipendentemente dalla prova, da fornire dall'interessato, di averne necessita' per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero.

Testo vigente dal 16 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;3094~art3 · fonte del testo