Quando le localita' o zone servite dalla comunicazione privata attraversante a raso la ferrovia abbiano mutato o mutino la destinazione rispetto a quella del momento della istituzione dell'attraversamento, gli aventi diritto a quest'ultimo, ovvero gli eventuali enti che abbiano promosso la trasformazione, sono tenuti a provvedere a loro carico all'attuazione delle opere o delle modificazioni tecniche che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ritenga necessarie per le esigenze di circolazione dei convogli, per la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumita'.

Testo vigente dal 28 giugno 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-29;315~art3 · fonte su Normattiva