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I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi quattro commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1964 al 27 giugno 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-03;1259~art1 · fonte del testo