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I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi quattro commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 maggio 1975, n. 183
1La L. 26 maggio 1975, n. 183 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I limiti di contributo di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono elevati nelle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, in favore dei proprietari che alla data del 1 gennaio 1973 non abbiano iniziato la ricostruzione o riparazione delle unita' immobiliari distrutte o danneggiate dal terremoto".
Testo in vigore dal 27 giugno 1975 al 22 dicembre 2008
