Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi quattro commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 maggio 1975, n. 183

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La L. 26 maggio 1975, n. 183 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I limiti di contributo di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono elevati nelle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, in favore dei proprietari che alla data del 1 gennaio 1973 non abbiano iniziato la ricostruzione o riparazione delle unita' immobiliari distrutte o danneggiate dal terremoto".

Testo in vigore dal 27 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1975

Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1964 al 27 giugno 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 maggio 1975, n. 183

    La L. 26 maggio 1975, n. 183 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I limiti di contributo di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono elevati nelle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, in favore dei proprietari che alla data del 1 gennaio 1973 non abbiano iniziato la ricostruzione o riparazione delle unita' immobiliari distrutte o danneggiate dal terremoto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-12-03;1259~art1 · fonte del testo