Nuove disposizioni per il corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del corso di polizia tributaria

Art. 2 — Requisiti per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria

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All'esame per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria possono essere ammessi i maggiori ed i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che ne facciano domanda, i quali, alla data del 1 gennaio dell'anno di indizione del concorso:

  • a)abbiano gia' compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado di colonnello;
  • b)non siano ricompresi nei primi due terzi dell'organico dei tenenti colonnelli;
  • c)siano stati giudicati idonei al termine del corso di polizia tributaria di cui all'articolo 5;
  • d)siano in possesso dell'attestato di 2 livello di conoscenza della lingua inglese, rilasciato dalla scuola di lingue estere dell'Esercito, conseguito o confermato non oltre i due anni precedenti. La partecipazione all'esame per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria non e' ammessa per piu' di due volte.

Testo in vigore dal 5 agosto 1991 al 1 gennaio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-07-29;237~art2 · fonte su Normattiva