Art. 3 — Istruttoria della domanda di ammissione agli esami
Provvedimento abrogato dalla l. 28 dicembre 1995, n. 549.
Abrogato dal 1 gennaio 1996
Provvedimento abrogato dalla l. 28 dicembre 1995, n. 549.
Abrogato dal 1 gennaio 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1991 al 1 gennaio 1996. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Sulla domanda di ammissione all'esame previsto dall'articolo 2 esprimono parere i superiori gerarchici e decide la commissione superiore di avanzamento, tenendo conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali. Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1 gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-07-29;237~art3 · fonte del testo