Art. 3 — Istruttoria della domanda di ammissione agli esami
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Sulla domanda di ammissione all'esame previsto dall'articolo 2 esprimono parere i superiori gerarchici e decide la commissione superiore di avanzamento, tenendo conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali. Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1 gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.
Testo in vigore dal 5 agosto 1991 al 1 gennaio 1996
