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Per i rapporti sorti e comunque non divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati i diritti speciali deliberati dai Comuni nell'ambito dell'aliquota massima prevista dall'articolo 6, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, e sulla base dei valori determinati, per singole acque o per gruppi di acque, dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 20 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-24;534~art2 · fonte del testo