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Quando l'ammontare dei canoni di locazione relativi a contratti stipulati da persone fisiche non sia inferiore a lire 1 milione e 200 mila annue, e in ogni caso quando locatore sia una persona giuridica, il locatore stesso e' tenuto ad aprire, a proprio nome, un conto corrente postale e ad effettuare il pagamento dell'imposta dovuta per le rate annuali dei contratti poliennali o per le proroghe o rinnovi contrattuali, mediante postagiro.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 1 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1744~art4 · fonte del testo