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Quando l'ammontare dei canoni di locazione relativi a contratti stipulati da persone fisiche non sia inferiore a lire 1 milione e 200 mila annue, e in ogni caso quando locatore sia una persona giuridica, il locatore stesso e' tenuto ad aprire, a proprio nome, un conto corrente postale e ad effettuare il pagamento dell'imposta dovuta per le rate annuali dei contratti poliennali o per le proroghe o rinnovi contrattuali, mediante postagiro.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 1 gennaio 1973
