Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/1973

    Questione infondata
    5 luglio 1973

    La disciplina contenuta nell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (ora abrogata e sostituita dalla nuova disciplina dell'imposta di registro introdotta con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) non contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Essa, in primo luogo, non parifica l'evasore che volontariamente occulti il presupposto di imposta e colui che, dopo aver presentato regolare denunzia di un contratto pluriennale e pagato la prima annualità d'imposta, omette o ritarda, anche senza colpa, il pagamento di una delle annualità successive, essendo prevista per le due ipotesi una diversa misura della sopratassa. In secondo luogo la disciplina impugnata non determina una irragionevole disparità di trattamento, ai fini dell'imposta di registro, tra i contratti di locazione di immobili urbani e gli altri soggetti a registrazione, essendo la diversità della disciplina giustificata, oltre che dalla facilità di evasione del tributo rispetto alle locazioni di immobili urbani, dalla circostanza che l'imposta per questi previsti comprendeva anche l'imposta generale sull'entrata. Egualmente è da escludere il contrasto della normativa in esame con il principio di cui all'art. 53 della Costituzione, essendo fuori luogo in materia di sopratasse, per la loro natura di sanzione e non già di obbligazione tributaria, qualsiasi riferimento al principio costituzionale del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1973 al 22 dicembre 2008. 11 parole tolte, 24 parole aggiunte.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N.634aggiunto: IL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1744~art5 · fonte del testo