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Al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono assegnati i seguenti importi: lire 18.000 milioni, quale contributo straordinario alle regioni per gli interventi dalle stesse svolti in favore delle societa' concessionarie di autolinee; lire 55.290 milioni quale integrazione del fondo per l'anno 1975; lire 37.900 milioni quale integrazione del fondo per l'anno 1976.
Testo in vigore dal 5 giugno 1976 al 22 dicembre 2008
