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[1]Le Amministrazioni civili e militari dello Stato, le Provincie ed i Comuni e le aziende annesse o da essi dipendenti, gli enti e gli istituti sottoposti alla tutela ed alla vigilanza dello Stato o sovvenzionati e sussidiati dallo Stato o da enti ed istituti pubblici, i concessionari di beni o di servizi pubblici hanno l'obbligo di dare la preferenza ai prodotti italiani negli acquisti, nelle forniture e nei lavori d'ogni specie cui debbono provvedere.

[2]Si considerano a tale effetto prodotti italiani quelli rispondenti ai requisiti fissati dall'art. 6.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art1 · fonte del testo