Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1950 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogato dal 6 maggio 1950
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1950 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogato dal 6 maggio 1950
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950. 88 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le Amministrazioni civili e militari dello Stato, le Provincie ed i Comuni e le aziende annesse o da essi dipendenti, gli enti e gli istituti sottoposti alla tutela ed alla vigilanza dello Stato o sovvenzionati e sussidiati dallo Stato o da enti ed istituti pubblici, i concessionari di beni o di servizi pubblici hanno l'obbligo di dare la preferenza ai prodotti italiani negli acquisti, nelle forniture e nei lavori d'ogni specie cui debbono provvedere.
tolto: Si considerano a tale effetto prodotti italiani quelli rispondenti ai requisiti fissati dall'art. 6.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1950, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art1 · fonte del testo