Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950. Leggi il testo vigente →
[1]La violazione delle disposizioni della presente legge da parte di funzionari delle pubbliche Amministrazioni, delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali o degli Enti pubblici in generale, costituisce grave inosservanza dei doveri di ufficio ed e' punita nei modi previsti, per tale inosservanza, dalle leggi e dai regolamenti applicabili ai funzionari anzidetti.
[2]I Consigli di amministrazione delle societa', ditte, istituti ed enti comunque sovvenzionati e sussidiati dallo Stato o concessionari di beni o di servizi pubblici, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente legge, possono essere sciolti e per ciascun componente di essi puo' essere vietata, per tre anni, la rinnovazione della nomina.
[3]Lo scioglimento e' pronunciato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le corporazioni.
[4]Le ditte fornitrici o aggiudicatarie di gare di appalto per le amministrazioni, gli istituti e gli enti tenuti alla osservanza della presente legge sono obbligati al versamento in favore dell'appaltante di una somma pari al 10% del valore dei materiali greggi e lavorati di produzione estera, qualora violino le precedenti disposizioni.
[5]In caso di ripetute violazioni, la ditta medesima e' esclusa, con pronuncia del Ministro per le corporazioni, d'intesa con l'Amministrazione statale competente, per un periodo da uno a due anni, da tutti i contratti con le Amministrazioni dello Stato e gli altri enti, istituti, aziende indicati all'art. 1.
[6]Il decreto di esclusione e' comunicato al Ministero delle finanze ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950
