Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1950 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogato dal 6 maggio 1950
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Provvedimento abrogato dalla l. 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogato dal 6 maggio 1950
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950. 235 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La violazione delle disposizioni della presente legge da parte di funzionari delle pubbliche Amministrazioni, delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali o degli Enti pubblici in generale, costituisce grave inosservanza dei doveri di ufficio ed e' punita nei modi previsti, per tale inosservanza, dalle leggi e dai regolamenti applicabili ai funzionari anzidetti.
tolto: I Consigli di amministrazione delle societa', ditte, istituti ed enti comunque sovvenzionati e sussidiati dallo Stato o concessionari di beni o di servizi pubblici, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente legge, possono essere sciolti e per ciascun componente di essi puo' essere vietata, per tre anni, la rinnovazione della nomina.
tolto: Lo scioglimento e' pronunciato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le corporazioni.
tolto: Le ditte fornitrici o aggiudicatarie di gare di appalto per le amministrazioni, gli istituti e gli enti tenuti alla osservanza della presente legge sono obbligati al versamento in favore dell'appaltante di una somma pari al 10% del valore dei materiali greggi e lavorati di produzione estera, qualora violino le precedenti disposizioni.
tolto: In caso di ripetute violazioni, la ditta medesima e' esclusa, con pronuncia del Ministro per le corporazioni, d'intesa con l'Amministrazione statale competente, per un periodo da uno a due anni, da tutti i contratti con le Amministrazioni dello Stato e gli altri enti, istituti, aziende indicati all'art. 1.
tolto: Il decreto di esclusione e' comunicato al Ministero delle finanze ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1950, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art10 · fonte del testo