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[1]Le ditte che in seguito a gara o trattativa privata, o comunque, siano aggiudicatarie di forniture e di lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato o degli altri enti, istituti, aziende indicati all'art. 1, hanno l'obbligo di impiegare esclusivamente prodotti italiani.

[2]A tale obbligo si fa eccezione quando la ditta dimostri:

  • a)che si tratta di materie greggie o lavorate che non si producono in Italia;
  • b)che si tratta di materie che non si possono ottenere nelle qualita' richieste o in quantita' sufficiente per assicurare l'esatta osservanza dei termini di consegna.

[3]In questo caso l'acquisto di materiali greggi o lavorati di provenienza estera deve essere limitato al quantitativo occorrente ad integrare quello di produzione nazionale.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art4 · fonte del testo