Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1950 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogato dal 6 maggio 1950
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1950 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogato dal 6 maggio 1950
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950. 116 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le ditte che in seguito a gara o trattativa privata, o comunque, siano aggiudicatarie di forniture e di lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato o degli altri enti, istituti, aziende indicati all'art. 1, hanno l'obbligo di impiegare esclusivamente prodotti italiani.
tolto: A tale obbligo si fa eccezione quando la ditta dimostri:
tolto: a) che si tratta di materie greggie o lavorate che non si producono in Italia;
tolto: b) che si tratta di materie che non si possono ottenere nelle qualita' richieste o in quantita' sufficiente per assicurare l'esatta osservanza dei termini di consegna.
tolto: In questo caso l'acquisto di materiali greggi o lavorati di provenienza estera deve essere limitato al quantitativo occorrente ad integrare quello di produzione nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1950, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art4 · fonte del testo