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[1]La sussistenza delle condizioni che, a termini dell'articolo precedente, possono giustificare l'acquisto di prodotti non nazionali, deve essere dimostrata dalla ditta aggiudicataria all'amministrazione, ente, istituto, azienda appaltante.

[2]La ditta deve, in ogni caso, uniformarsi alle decisioni dell'appaltante, il quale determinera' l'eventuale riduzione di prezzo qualora risulti che per effetto della autorizzazione all'impiego di prodotti non nazionali si consegua una economia rispetto alla previsione contrattuale.

[3]Le determinazioni dell'appaltante debbono essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art5 · fonte del testo