Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1950 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogato dal 6 maggio 1950
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1950 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogato dal 6 maggio 1950
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950. 75 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La sussistenza delle condizioni che, a termini dell'articolo precedente, possono giustificare l'acquisto di prodotti non nazionali, deve essere dimostrata dalla ditta aggiudicataria all'amministrazione, ente, istituto, azienda appaltante.
tolto: La ditta deve, in ogni caso, uniformarsi alle decisioni dell'appaltante, il quale determinera' l'eventuale riduzione di prezzo qualora risulti che per effetto della autorizzazione all'impiego di prodotti non nazionali si consegua una economia rispetto alla previsione contrattuale.
tolto: Le determinazioni dell'appaltante debbono essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1950, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art5 · fonte del testo