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[1]Agli effetti della presente legge, si considerano italiani i prodotti di qualsiasi genere ottenuti in aziende o stabilimenti situati nel Regno, con l'impiego di materie prime o semilavorate, mano d'opera, brevetti e marchi in vigore, che rappresentino nel complesso un valore di origine nazionale non inferiore al 60% del costo di produzione del prodotto finito, salvo diversa determinazione da prendersi, in singoli casi, dal Ministero delle corporazioni.
[2]I prodotti che, all'entrata in vigore della presente legge, siano contraddistinti con denominazione straniera, possono essere considerati italiani se rispondano a tutti i requisiti previsti nel comma precedente e se la ditta fabbricante dimostri di essersi assicurata per almeno un decennio la piena disponibilita' in Italia dei relativi marchi.
[3]Non possono essere considerati prodotti italiani: a) quelli ottenuti in stabilimenti la dirigenza tecnica ed amministrativa dei quali non sia affidata a cittadini italiani; b) quelli risultanti dal montaggio di parti separate di provenienza estera, anche se vi si aggiungano parti accessorie o integrative fabbricate in Italia; c) quelli costituiti da una parte principale di provenienza estera qualunque ne sia il valore.
[4]L'accertamento di tutti i requisiti previsti nel presente articolo spetta al Ministero delle corporazioni e agli enti da esso delegati.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950
