Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950. 198 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Agli effetti della presente legge, si considerano italiani i prodotti di qualsiasi genere ottenuti in aziende o stabilimenti situati nel Regno, con l'impiego di materie prime o semilavorate, mano d'opera, brevetti e marchi in vigore, che rappresentino nel complesso un valore di origine nazionale non inferiore al 60% del costo di produzione del prodotto finito, salvo diversa determinazione da prendersi, in singoli casi, dal Ministero delle corporazioni.

tolto: I prodotti che, all'entrata in vigore della presente legge, siano contraddistinti con denominazione straniera, possono essere considerati italiani se rispondano a tutti i requisiti previsti nel comma precedente e se la ditta fabbricante dimostri di essersi assicurata per almeno un decennio la piena disponibilita' in Italia dei relativi marchi.

tolto: Non possono essere considerati prodotti italiani: a) quelli ottenuti in stabilimenti la dirigenza tecnica ed amministrativa dei quali non sia affidata a cittadini italiani; b) quelli risultanti dal montaggio di parti separate di provenienza estera, anche se vi si aggiungano parti accessorie o integrative fabbricate in Italia; c) quelli costituiti da una parte principale di provenienza estera qualunque ne sia il valore.

tolto: L'accertamento di tutti i requisiti previsti nel presente articolo spetta al Ministero delle corporazioni e agli enti da esso delegati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1950, N. 152

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art6 · fonte del testo