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Negli acquisti, lavori e forniture, a cui provvedono le amministrazioni e gli enti indicati nell'art. 1, sara' data la preferenza a parita' di condizioni:

  • a)ai prodotti delle ditte che hanno propri uffici tecnici o dispongono di mezzi di prova e di esperienza per lo studio e la elaborazione dei progetti di materiali e manufatti;
  • b)ai prodotti che non comportino, per la loro fabbricazione, alcun pagamento o riconoscimento di credito all'estero per cessione o uso di brevetti e di marchi. La sussistenza delle predette condizioni dovra' essere dichiarata preventivamente nelle offerte presentate alle pubbliche gare o fatte in trattative private. Qualora tale dichiarazione risulti infondata l'offerta e' nulla di diritto.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art7 · fonte del testo