Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1950 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogato dal 6 maggio 1950
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1950 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogato dal 6 maggio 1950
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950. 111 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Negli acquisti, lavori e forniture, a cui provvedono le amministrazioni e gli enti indicati nell'art. 1, sara' data la preferenza a parita' di condizioni:
tolto: a) ai prodotti delle ditte che hanno propri uffici tecnici o dispongono di mezzi di prova e di esperienza per lo studio e la elaborazione dei progetti di materiali e manufatti;
tolto: b) ai prodotti che non comportino, per la loro fabbricazione, alcun pagamento o riconoscimento di credito all'estero per cessione o uso di brevetti e di marchi. La sussistenza delle predette condizioni dovra' essere dichiarata preventivamente nelle offerte presentate alle pubbliche gare o fatte in trattative private. Qualora tale dichiarazione risulti infondata l'offerta e' nulla di diritto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1950, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art7 · fonte del testo