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[1]Le autorita' cui spetta l'approvazione dei contratti, i corpi, i collegi, cui ne spetta l'esame in sede consultiva o di tutela o di controllo, debbono accertare, volta per volta, che, nella preparazione dei progetti e nella conclusione dei rispettivi contratti, siano state osservate le disposizioni della presente legge relative all'obbligo di impiegare prodotti italiani.

[2]Tale accertamento deve risultare da apposita declaratoria inserita nella deliberazione di approvazione e negli eventuali atti di collaudo.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art8 · fonte del testo