Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1950 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogato dal 6 maggio 1950
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1950 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogato dal 6 maggio 1950
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1939 al 6 maggio 1950. 72 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le autorita' cui spetta l'approvazione dei contratti, i corpi, i collegi, cui ne spetta l'esame in sede consultiva o di tutela o di controllo, debbono accertare, volta per volta, che, nella preparazione dei progetti e nella conclusione dei rispettivi contratti, siano state osservate le disposizioni della presente legge relative all'obbligo di impiegare prodotti italiani.
tolto: Tale accertamento deve risultare da apposita declaratoria inserita nella deliberazione di approvazione e negli eventuali atti di collaudo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1950, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-09;189~art8 · fonte del testo