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Fuori dei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed e' contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e' avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unita' sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunita' montane, nonche' alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti
Testo in vigore dal 26 luglio 1991 al 27 aprile 1993
