Art. 13 — Interventi per lo sviluppo di attività produttive
All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera;". La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno, e' estesa anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 2, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Salvo quanto previsto da commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attivita' agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni montani, nonche' dalle cooperative agricole di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di eta' compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprieta' coltivatrice e delle disponibilita' finanziarie annuali.
Testo vigente dal 9 febbraio 1994
