Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 14 — Decentramento di attività e servizi

Il CIPE e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a sollecitare e vincolare la pubblica amministrazione a decentrare nei comuni montani attivita' e servizi dei quali non e' indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali istituti di ricerca, laboratori, universita', musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cure ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari.

Testo vigente dal 9 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art14 · fonte su Normattiva