Art. 14 — Decentramento di attività e servizi
Il CIPE e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a sollecitare e vincolare la pubblica amministrazione a decentrare nei comuni montani attivita' e servizi dei quali non e' indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali istituti di ricerca, laboratori, universita', musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cure ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari.
Testo vigente dal 9 febbraio 1994
