Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 15 — Tutela dei prodotti tipici

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Al fine di tutelare l'originalita' del patrimonio storico- culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e' istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, avvalendosi delle relative strutture, l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana", da attribuirsi, sentite le comunita' montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a piu' vasti comprensori di consorzi di tutela. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali disciplina, con proprio decreto, i criteri e le modalita' per l'iscrizione all'Albo e per l'uso della menzione "prodotto nella montagna italiana". Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinato l'ammontare dei diritti annuali di segreteria idonei a garantire la copertura dei costi di funzionamento dell'Albo e da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1994 al 1 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art15 · fonte su Normattiva