Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1940 al 5 dicembre 1945. Leggi il testo vigente →
Il limite annuo di impegno per i contributi di cui sopra, stabilito in L. 3.000.000 dall'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, e' aumentato a L. 4.000.000.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 5 dicembre 1945
