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Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per il concorso dello Stato nei mutui relativi ad opere di miglioramento fondiario, il limite di impegno fissato dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, per l'esercizio finanziario 1945-46, e' aumentato di L. 73.000.000".
D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 835
2Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 835 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per il concorso dello Stato nei mutui relativi ad opere di miglioramento fondiario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, il limite di impegno fissato dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, e' aumentato di L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1947-1948 e di L. 70.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-1949".
L. 4 maggio 1951, n. 389
3La L. 4 maggio 1951, n. 389 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, il limite d'impegno, fissato dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, e con l'art. 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, e' aumentato di lire 60.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 e di lire 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1950-51".
L. 31 luglio 1952, n. 1090
4La L. 31 luglio 1952, n. 1090 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, il limite d'impegno, fissato dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, e con l'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 381, e' aumentato di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55 e 1955-56".
Testo in vigore dal 7 settembre 1952 al 16 dicembre 2009
